Il contratto cosiddetto "libero" rientra nel primo canale di contrattazione introdotto dalla legge 431/98 e si caratterizza per un unico elemento vincolante e inderogabile (la durata minima di 4 anni), mentre le altre condizioni contrattuali, a partire dal canone, sono soggette alla libera contrattazione tra le parti.
durata | |
Da un minimo di 1 mese a un massimo di 18 mesi | |
Condizione per la stipula | Una delle due parti (il locatore o il conduttore) deve addurre una particolare esigenza di carattere transitorio che giustifichi la breve durata del contratto. |
Rinnovo | Non ammesso. |
canone | |
Nelle 11 aree metropolitane nei comuni confinanti e nei comuni capoluoghi di provincia. | il canone è concordato in base a quanto stabilito dagli Accordi Territoriali |
Negli altri comuni | è possibile stipulare il contratto transitorio a canone libero |
durata | |
Minimo: 3anni più 2 di rinnovo automatico | |
Facoltà di recesso per il conduttore | Il conduttore può recedere dal contratto: - in qualunque momento nel corso della locazione - inviando lettera raccomandata con almeno 6 mesi di preavviso - per gravi motivi |
Facoltà di disdetta per il locatore | Il locatore può inviare disdetta: - solo in occasione delle scadenze contrattuali - inviando lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare facoltà di disdetta solo se ricorre una delle condizioni stabilite per legge (art. 3 comma 1 legge 431/98): 1) quando il locatore intende destinare l'immobile a uso abitativo, commerciale artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. 2) quando il locatore è una società o ente pubblico con finalità sociali, assistenziali, culturali, cooperative o di culto e intende destinare l'immobile all'esercizio delle proprie attività; 3) quando il conduttore ha la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune; 4) quando l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o ne deve essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo per i lavori; 5) quando l'immobile si trova in uno stabile che si vuol ristrutturare o trasformare a norma di legge e la presenza del conduttore sia di ingombro a tali opere; 6) quando il conduttore non occupa stabilmente l'alloggio senza un motivo valido; 7) quando il locatore intende vendere a terzi l'immobile e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.Qualora non ricorra nessuna di queste condizioni il contratto si rinnova, automaticamente e alle stesse condizioni, per un periodo di ulteriori 4 anni, al termine del quale il locatore può inviare disdetta, sempre con almeno 6 mesi di preavviso, questa volta per qualunque motivazione. In caso contrario il contratto si rinnova di 4 anni in 4 anni alle medesime condizioni. ; |
canone | |
concordato, secondo l'accordo territoriale | |
Aggiornamento del canone | Il canone può essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% dell'indice pubblicato dall'ISTAT circa l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. |
Il contratto ad uso foresteria può essere stipulato al verificarsi di una condizione:
Il contratto di locazione stagionale viene stipulato per soddisfare le esigenze abitative di carattere temporaneo di chi prende in locazione un immobile per uso turistico.